Art. 456 c.c. — Apertura della successione
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
2 pronunce che riguardano l’art. 456 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di imposta di successione, la sanzione per la presentazione della dichiarazione di successione con ritardo superiore a trenta giorni, prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal d.lgs. n. 346 del 1990, così come novellato dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 158 del 2015, non può trovare applicazione con riferimento alle successioni aperte in data antecedente alla entrata in vigore della nuova disposizione sanzionatoria, la quale deve essere correlata all'obbligo dichiarativo del contribuente così come disciplinato al momento dell'apertura della successione.
Art. 456 c.c. · Art. 31 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 33 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 50 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni
In tema di successioni transnazionali, nel caso in cui la legge nazionale del defunto che regola la successione - come individuata ai sensi dell'art. 46 l. n. 218 del 1995 - sottopone i beni relitti alla legge del domicilio dello stesso se mobili e alla legge italiana se immobili, secondo la regola del rinvio indietro ex art. 13, comma 1, lett. b), l. n. 218 del 1995, si verifica l'apertura di due successioni e la formazione di due masse autonome, ciascuna soggetta a differenti regole, sicché di tale scissione si deve tener conto anche per i debiti ereditari, escludendo che i debiti non correlati immediatamente alla gestione e all'utilizzo dei beni immobili possano incidere sulla determinazione del loro valore.
Art. 456 c.c. · Art. 13 Diritto internazionale privato · Art. 46 Diritto internazionale privato
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
In questo titolo (artt. 456-564) sono contenute le norme che riguardano la successione in generale e che sono di comune applicazione nei confronti delle due forme di successione, la legittima e la testamentaria. Il criterio in esso seguito, di accogliervi quel complesso di disposizioni destinate a disciplinare gli istituti fondamentali del diritto successorio, è stato posto in maggiore evidenza dalla nuova intitolazione risultante dal testo. DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE, DELLA DELAZIONE E DELL'ACQUISTO DELL'EREDITÀ
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 223
Le disposizioni raccolte in questo capo, fondamentali per l'intelligenza del sistema, sono state sottoposte ad esame accurato e profondo. Gravi dubbi ha sollevati l'affermazione contenuta nell'art. 2 del progetto, che fissava, come criterio di massima, il principio della prevalenza della delazione per legge rispetto alla delazione per testamento. Si è osservato, contro l'enunciazione di questo principio, che, essendo di contenuto astratto ed essenzialmente dottrinale, sia preferibile non inserirlo in testi legislativi, appunto perchè, mancando di pratici risultati, si risolverebbe nell'affermazione di una preminenza di natura quasi esclusivamente verbale. Infatti, ammessa nel nostro ordinamento l'esistenza delle due forme di delazione, è evidente che si deve far luogo alla successione legittima solo quando il defunto non abbia altrimenti disposto, e cioè quando manchi la successione testamentaria. È certo peraltro che la volontà testamentaria, pur prevalendo sulla successione legittima, deve mantenersi entro i limiti fissati dalla legge. Perciò è stato suggerito di affermare semplicemente che la delazione avviene per legge o per testamento, ponendo ambedue le forme di successione sullo stesso piano. Aderendo a queste considerazioni, ho modificato la formula del progetto e ho riprodotte la norma del secondo comma dell'art. 720 del codice del 1865, che dichiara non potersi far luogo alla successione legittima se non quando manchi in tutto o in parte la testamentaria.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 224
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art456 · fonte del testo
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