Art. 79
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 novembre 1974 al 31 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →
[1]Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi e degli attori, l'esercente il servizio della radiodiffusione ha il diritto esclusivo:
- 1)di ritrasmettere l'emissione radiofonica su filo o per radio;
- 2)di registrare a scopo di lucro l'emissione radiofonica trasmessa o ritrasmessa su dischi fonografici o apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci;
- 3)di utilizzare i dischi o apparecchi contemplati nel numero precedente per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
[2]((I diritti previsti nel precedente comma si estendono alla televisione)).
Testo in vigore dal 3 novembre 1974 al 31 dicembre 1994
