Art. 79
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Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi, dei produttori di opere cinematograficheo audiovisive o sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attivita' di emissione radiofonica o televisiva hanno il potere esclusivo:
- a)di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;
- b)di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle fissazioni delle proprie emissioni;
- c)di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonche' la loro comunicazione al pubblico se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
- d)di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni: questo potere non si esaurisce nell'ambito territoriale dell'Unione europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresi' il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni: per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni. L'espressione 'radio-diffusione' ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva. L'espressione 'su filo o via etere' include le emissioni via cavo e via satellite. La durata dei diritti di cui al comma 1 e' di venti anni dalla fine dell'anno solare in cui e' stata effettuata la prima diffusione di una emissione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1994 al 25 febbraio 1996
