Art. 78-bis
((1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive e' soggetta alle disposizioni di cui al presente capo.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 29 giugno 1995
La L. 6 febbraio 1996, n. 52, come modificata dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 650, ha disposto (l'art. 17, comma 1) che "E' altresi' elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo I-bis, previsto dall'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. In nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonche' dei produttori di opere fonografiche, potra' comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai loro autori. Nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti, tale estensione dovra' risultare da una esplicita pattuizione tra di esse." Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 650, ha disposto (con l'art. 1, comma 55) che tale modifica si applica a decorrere dal 29 giugno 1995.
Testo vigente dal 29 aprile 2003
