Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 febbraio 1996 al 14 giugno 1997. Leggi il testo vigente →

Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi, dei produttori di opere cinematograficheo audiovisive o sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attivita' di emissione radiofonica o televisiva hanno il potere esclusivo:

  • a)di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;
  • b)di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle fissazioni delle proprie emissioni;
  • c)di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonche' la loro comunicazione al pubblico se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
  • d)di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni: questo potere non si esaurisce nell'ambito territoriale dell'Unione europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresi' il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni: per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni. L'espressione 'radio-diffusione' ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva. L'espressione 'su filo o via etere' include le emissioni via cavo e via satellite. La durata dei diritti di cui al comma 1 e' di venti anni dalla fine dell'anno solare in cui e' stata effettuata la prima diffusione di una emissione.14
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 febbraio 1996, n. 52

14

La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "E' inoltre elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti di coloro che esercitano l'attivita' di emissione radiofonica o televisiva di cui al titolo II, capo II, della legge citata, previsto all'articolo 79 della legge stessa."

Testo in vigore dal 25 febbraio 1996 al 14 giugno 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 79, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12841/2025

    13 maggio 2025

    Il diritto dell'autore di autorizzare la comunicazione al pubblico delle sue opere, mediante diffusione del segnale televisivo, ha come destinatari sia i detentori di apparecchi di ricezione che, individualmente o nella loro sfera privata, captano le trasmissioni, sia i titolari di luoghi privati, accessibili al pubblico, in cui sono installati detti apparecchi e ai quali può accedere un numero indeterminato, ma considerevole, di destinatari potenziali, i quali costituiscono un "pubblico" ai sensi dell'art. 3 della direttiva 29/2001/CE, dovendo considerarsi che il requisito del pagamento di uno specifico diritto d'ingresso al luogo in cui si effettua la comunicazione è previsto solo in relazione alla diversa ipotesi del diritto connesso degli organismi di radiodiffusione di autorizzare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, requisito che non è, invece, richiesto in relazione al diritto di autore. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso l'obbligo di pagamento dei compensi per diritto d'autore da parte del titolare di un albergo in cui erano installati apparecchi televisivi fruibili dai suoi frequentatori, ritenendo che il prezzo della camera di albergo potesse ricomprendere anche il corrispettivo della comunicazione al pubblico dei contenuti dell'emissione televisiva ivi attuata mediante l'apparecchio televisivo a disposizione del cliente.).

    Art. 79 · Art. 16 Diritto d’autore

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1994 al 25 febbraio 1996.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 febbraio 1996, n. 52

    La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "E' inoltre elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti di coloro che esercitano l'attivita' di emissione radiofonica o televisiva di cui al titolo II, capo II, della legge citata, previsto all'articolo 79 della legge stessa."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art79 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari