Art. 79
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Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi e degli attori, l'esercente il servizio della radiodiffusione ha il diritto esclusivo:
- 1)di ritrasmettere l'emissione radiofonica su filo o per radio;
- 2)di registrare a scopo di lucro l'emissione radiofonica trasmessa o ritrasmessa su dischi fonografici o apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci;
- 3)di utilizzare i dischi o apparecchi contemplati nel numero precedente per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 3 novembre 1974
