Art. 73
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 novembre 1974 al 31 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →
[1]Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, indipendentemente dal diritto esclusivo riconosciutogli dall'articolo precedente, ha diritto di esigere un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o apparecchio a mezzo della radiodiffusione, della cinematografia, della televisione o nelle pubbliche feste danzanti e nei pubblici esercizi.((Il produttore deve ripartire in misura equa con gli artisti interpreti o esecutori interessati l'ammontare del compenso suddetto)).
[2]((La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonche' le relative modalita', sono determinate secondo le norme del regolamento)).
[3]Nessun compenso e' dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della propaganda fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a cio' autorizzati dallo Stato.
Testo in vigore dal 3 novembre 1974 al 31 dicembre 1994
