Quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio, ovvero una riproduzione di tale fonogramma, e' utilizzato direttamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, un compenso equo ed unico sara' versato dall'utilizzatore agli artisti interpreti o esecutori, o ai produttori di fonogrammi, ovvero ad entrambi. La legislazione nazionale puo' determinare, in difetto di accordo tra gli interessati, le condizioni di ripartizione del predetto compenso.

Testo vigente dal 3 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-22;866~convenzione-art12 · fonte del testo

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