Art. 73
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[1]Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, nonche' gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta in tali supporti, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o dell'apparecchio analogo a mezzo ((della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia)), nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.
[2]La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonche' le relative modalita', sono determinate secondo le norme del regolamento.
[3]Nessun compenso e' dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della propaganda fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a cio' autorizzati dallo Stato.
Testo in vigore dal 19 novembre 1996 al 29 aprile 2003
