Art. 73
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[1]Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, indipendentemente dal diritto esclusivo riconosciutogli dall'articolo precedente, ha diritto di esigere un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o apparecchio a mezzo della radiodiffusione, della cinematografia, della televisione o nelle pubbliche feste danzanti e nei pubblici esercizi.
[2]Il compenso e' liquidato secondo le norme del regolamento.
[3]Nessun compenso e' dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della propaganda fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a cio' autorizzati dallo Stato.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 3 novembre 1974
