Art. 156
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[1]Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtu' di questa legge, oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione gia' avvenuta, puo' agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione.
[2]L'azione e' regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del Codice di procedura civile.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 22 aprile 2006
