Art. 155
Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.
Testo vigente dal 9 aprile 2006
Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.
Testo vigente dal 9 aprile 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1941 al 9 aprile 2006. 30 parole tolte, 15 parole aggiunte.
tolto: I valori indicati negli articoli di questa sezione possono essere modificati con Regio decreto da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100aggiunto: Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art155 · fonte del testo
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