Diritto d’autore

Art. 156-ter

L'autorita' giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito puo' ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:

  • a)sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
  • b)sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attivita' di violazione di un diritto;
  • c)sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti, nonche' informazioni sulle quantita' prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonche' sul prezzo dei prodotti o servizi in questione. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; puo' altresi' rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 22 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art156ter · fonte del testo

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