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[1]Gli autori delle opere delle arti figurative, relizzate a mezzo della pittura, della scultura, del disegno e della stampa, hanno diritto ad una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali delle opere stesse, quale presunto maggior valore conseguito dall'esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione.

[2]L'organizzatore della vendita, il venditore e l'acquirente sono, tuttavia, ammessi a provare che tale vendita pubblica non fu preceduta da alcun altro atto di alienazione a titolo oneroso, ovvero che il prezzo originario di alienazione non fu inferiore a quello conseguito nella vendita pubblica.

Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 31 gennaio 1979

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 144, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15441/2026

    20 maggio 2026

    In tema di diritto d'autore, ai fini dell'applicazione del diritto di seguito di cui all'art. 144 della l. n. 633 del 1941, il requisito del prezzo minimo di vendita stabilito dagli artt. 150, comma 1, e 151 della medesima legge va determinato al netto dell'imposta (non costituente una componente del prezzo di vendita) assolta dalla casa d'aste - che operi quale mero intermediario tra venditore e acquirente - sulle commissioni dovute dalle parti, in quanto il pagamento del compenso all'autore grava esclusivamente sul venditore.

    Art. 144 · Art. 150 Diritto d’autore · Art. 151 Diritto d’autore

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art144 · fonte del testo

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