Art. 144
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[1]Gli autori delle opere delle arti figurative, relizzate a mezzo della pittura, della scultura, del disegno e della stampa, hanno diritto ad una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali delle opere stesse, quale presunto maggior valore conseguito dall'esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione.
[2]L'organizzatore della vendita, il venditore e l'acquirente sono, tuttavia, ammessi a provare che tale vendita pubblica non fu preceduta da alcun altro atto di alienazione a titolo oneroso, ovvero che il prezzo originario di alienazione non fu inferiore a quello conseguito nella vendita pubblica.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 31 gennaio 1979
