Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello indicato al comma 1 dell'articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine e con le modalita' stabilite nel regolamento. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresi', l'obbligo di fornire alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta di quest'ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l'esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.

Testo vigente dal 9 aprile 2006

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Che cosa è cambiato dal 9 aprile 2006

Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 2000 al 9 aprile 2006. 72 parole tolte, 103 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Chi legalmente presiede alla vendita pubblica delle opere delle arti figurative contemplate in questa sezione ha l'obbligo di prelevare dal prezzo di vendita degli esemplari originali le percentuali dovute ai sensi degli articoli 144 e 145 e di versarne il relativo importo all'aggiunto: Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello indicato al comma 1 dell'articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine tolto: stabilito dal regolamento.

tolto: Sino al momento in cui il versamento non sia stato effettuato, chi presiede la vendita e' costituito depositario, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate aggiunto: e con le modalita' stabilite nel regolamento. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresi', l'obbligo di fornire alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta di quest'ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l'esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art153 · fonte del testo

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