Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 e' a carico del venditore. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), e' a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2. Fino al momento in cui il versamento alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.

Testo vigente dal 9 aprile 2006

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Che cosa è cambiato dal 9 aprile 2006

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1941 al 9 aprile 2006. 95 parole tolte, 127 parole aggiunte.

tolto: Le percentuali sul maggior valore dovute a termini dell'art. 145 sono cosi' determinate: 2 % per aumenti di valore non eccedenti. L. 10.000 3 % per aumenti di valore superiori a.. » 10.000 4 % per aumenti di valore superiori a.. » 30.000 5 % per aumenti di valore superiori a.. » 50.000 6 % per aumenti di valore superiori a.. » 75.000 7 % per aumenti di valore superiori a.. » 100.000 8 % per aumenti di valore superiori a.. » 125.000 9 % per aumenti di valore superiori a.. » 150.000 10 % per aumenti di valore superiori a.. » 175.000aggiunto: Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 e' a carico del venditore. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), e' a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2. Fino al momento in cui il versamento alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art152 · fonte del testo

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