[1]Diritto degli artisti sulle successive vendite di opere d'arte

[2]1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 ter, paragrafo 2, della convenzione di Berna, ciascuna delle parti conferisce all'autore di un'opera d'arte, e dopo la sua morte ai suoi aventi causa, un diritto inalienabile e irrinunciabile a ricevere una percentuale sul prezzo di vendita ottenuto per la rivendita dell'opera dopo la prima cessione effettuata dall'autore. 2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica, conformemente alla legislazione interna, a tutte le successive vendite all'asta o con l'intervento di professionisti del mercato dell'arte, come case d'asta, gallerie d'arte o altri commercianti di opere d'arte.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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