Corte costituzionale

Ordinanza n. 69/2001

Altra decisione · depositata il 16/03/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto

legislativo 30 dicembre 1999, n.507 (Depenalizzazione dei reati

minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1

della legge 25 giugno 1999, n.205), promosso con ordinanza emessa il

2 febbraio 2000 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da G.

F., iscritta al n. 211 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1a serie speciale, n. 21,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 2 febbraio 2000, la Corte

di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 26

del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione

dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi

dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), recante modifica dei

presupposti per la dichiarazione di abitualità in contrabbando, di

cui all'art. 297 del decreto del Presidente della Repubblica

23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in

materia doganale);

che la Corte rimettente deduce, in punto di fatto, di essere

investita dell'impugnazione proposta dall'imputato avverso la

sentenza di secondo grado, confermativa (salva la correzione di un

errore materiale nel dispositivo) di quella emessa in prime cure, che

lo aveva condannato per reati previsti dal decreto del Presidente

della Repubblica n. 43 del 1973 e dal decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dichiarato delinquente abituale

in contrabbando: impugnazione a sostegno della quale il ricorrente

aveva dedotto, tra l'altro, con motivi aggiunti, la carenza dei

presupposti per la dichiarazione di abitualità, a seguito della

modifica introdotta dalla norma denunciata;

che - premessa la rilevanza della questione nel giudizio a

quo, dovendo la dichiarazione di abitualità essere in effetti

valutata alla luce del nuovo quadro normativo - la Corte rimettente

osserva, quanto alla non manifesta infondatezza, come la disposizione

sottoposta a scrutinio di costituzionalità appaia emanata in

violazione dei limiti della delega legislativa conferita al Governo

dagli artt. 1 e 6 della legge 25 giugno 1999, n. 205, delega che

aveva ad oggetto la depenalizzazione di alcuni fatti di contrabbando,

e non anche una nuova disciplina del contrabbando abituale;

che, ad avviso del giudice a quo, la modifica censurata - per

effetto della quale, ai fini della dichiarazione di abitualità in

contrabbando, l'ammontare complessivo del tributo sottratto o che si

tentava di sottrarre con i fatti di contrabbando di cui alle

precedenti tre condanne deve essere non inferiore a lire ventuno

milioni (anziché a lire cinquantamila, come precedentemente

previsto) - non potrebbe essere considerata neppure come una

necessaria conseguenza della riforma introdotta dall'art. 25 dello

stesso decreto legislativo n. 507 del 1999, che ha depenalizzato i

fatti di contrabbando quando l'ammontare dei diritti di confine

dovuti non superi lire sette milioni;

che l'ambito di operatività dell'art. 26 del decreto

legislativo n. 507 del 1999 va, infatti, al di là della materia

regolata dall'art. 25: giacché, mentre tale ultima disposizione - in

linea con i principi fissati dalla legge di delegazione - ha

espressamente escluso dalla depenalizzazione il contrabbando di

tabacco lavorato estero, la norma impugnata, modificando l'art. 297

del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, risulta

al contrario riferibile a qualsiasi tipo di contrabbando;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la

declaratoria di inammissibilità o, in subordine, di infondatezza

della questione.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione,

l'art. 9 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (Ratifica ed

esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base

all'art. K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla

tutela degli interessi finanziari delle comunità europee, fatta a

Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino

il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in

via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle comunità

europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a

Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa

alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari

delle comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea,

fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla

lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle

operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il

17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti

privi di personalità giuridica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 250 del 25 ottobre 2000, ha ulteriormente elevato

il limite quantitativo per la dichiarazione di abitualità in

contrabbando, di cui all'art. 297 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 43 del 1973 - riferito all'ammontare complessivo dei

diritti sottratti o che si tentava di sottrarre con le violazioni

oggetto di precedente condanna - fissandolo in lire ventitré milioni

duecentotrentacinquemila;

che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al

giudice rimettente affinché valuti se, a fronte di tale sopravvenuta

modifica - disposta con legge ordinaria -, la questione di

legittimità costituzionale sollevata sia tuttora rilevante nel

procedimento a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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