Art. 127 rilancio — Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 61:
  • 1)il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 ((, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020)). Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020.";
  • 2)il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le societa' sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalita' e nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.";
  • b)all'articolo 62 il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonche' del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 ((, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020)), sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato." .

Testo vigente dal 19 luglio 2020

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020. 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

… 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020tolto: .aggiunto: , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020.";

b) all'articolo 62 il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonche' del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 aggiunto: febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art127 · fonte del testo

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