Documento unico di circolazione e di proprieta' A decorrere dal 1° gennaio 2020, la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprieta' degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile. Nella carta di circolazione di cui al comma 1, di seguito denominata «documento unico», sono annotati:

  • a)i dati tecnici del veicolo;
  • b)i dati di intestazione del veicolo, di cui agli articoli 91, 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  • c)i dati validati dal Pubblico registro automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo;
  • d)i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero. Nel documento unico sono, altresi', annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprieta' e sulla disponibilita' del veicolo, annotati presso il PRA, nonche' di provvedimenti di fermo amministrativo, con le modalita', anche telematiche, previste con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' competente al rilascio della carta di circolazione, che ha validita' di certificazione dei dati in essa contenuti, ferma restando la responsabilita' dell'Automobile club d'Italia, di seguito ACI, per i dati relativi alla proprieta' e alla locazione finanziaria dei veicoli, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i dati relativi ai veicoli di cui al presente articolo. Fermo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o piu' decreti definisce le modalita' e i termini per la graduale utilizzazione, da completare comunque ((entro il 30 settembre 2021)), delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalita' da effettuare presso gli Sportelli telematici dell'automobilista (STA) appositamente individuati dal medesimo Ministero. L'inosservanza delle modalita' e dei termini indicati nei decreti di cui al primo periodo determina l'irregolare rilascio del documento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

Testo vigente dal 29 maggio 2021

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Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 2021 al 29 maggio 2021. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… modalita' e i termini per la graduale utilizzazione, da completare comunque entro il 30 tolto: giugno aggiunto: settembre 2021, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;98~art1 · fonte del testo

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