(Comunicazioni degli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A.) ((1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 94, comma 1, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprieta', nonche' i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalita' di chi si e' dichiarato nuovo proprietario. 2. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarita', entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalita' dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.)) 3. L'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non e' proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento. 10 4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento della carta di circolazione provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., che provvedono, altresi', al rinnovo della carta di circolazione nei casi di smarrimento, di sottrazione o di distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli articoli 95 e 102 del codice.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1997, n. 449

10

La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 17, comma 25) che gli obblighi di eseguire i versamenti di cui al comma 3 del presente articolo, sono soppressi.

Testo vigente dal 1 gennaio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1998 al 1 gennaio 2020. 94 parole tolte, 104 parole aggiunte.

(Comunicazioni degli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A.) 1. tolto: Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. comunicano agli uffici provinciali aggiunto: Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 94, comma 1, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette al sistema informativo del P.R.A.aggiunto: , in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di tolto: residenza e di proprieta' ed i dati anagrafici aggiunto: proprieta', nonche' i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalita' di chi si e' tolto: rispettivamente dichiarato intestatario o nuovo intestatario, nei tempi di cui all'articolo 245, commi 1 e 3, e con le modalita' di cui al comma 2 dello stesso articolo aggiunto: dichiarato nuovo proprietario. 2. tolto: Gli uffici provinciali aggiunto: L'Ufficio del P.R.A. tolto: comunicano agli uffici provinciali della M.C.T.C. le informazioni relative ai veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprieta' nei tempi di cui all'articolo 245, commi 1 e 3, e con le modalita' aggiunto: provvede alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarita', entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma tolto: 2 dello stesso articolo aggiunto: 1, ricusa le formalita' dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale. 3. L'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art247 · fonte del testo

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