Art. 93 c.d.s. — Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238. 182 COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238. 182 COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238. 182 COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalita' dell'usufruttario o del locatario con facolta' di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91. La carta di circolazione non puo' essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, da' immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico e' effettuata su presentazione di un titolo di proprieta' e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono gia' stati precedentemente iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facolta' di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purche' la sigla alfa-numerica prescelta non sia gia' presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformita' di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale facolta' e' concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati, purche' in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonche' il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalita' di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprieta' e lo stato giuridico del veicolo. 138a 148 Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, e' rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento e' rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8. Chiuque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. Alla medesima sanzione e' sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facolta' di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 19 29 43 52 64 80 89 101 114 124 133 145 163 COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238. 182 COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238. 182 Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344. 19 29 43 52 64 80 89 101 114 124 145 163 COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 98. 138a 148 Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo e' destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso. 138a 148 4

Gli interventi su questo articolo(17)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Decreto 22 dicembre 2004

64

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Decreto 29 dicembre 2006

80

con decorrenza dal 1 gennaio 2007

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Decreto 17 dicembre 2008

89

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

Decreto 22 dicembre 2010

101

con decorrenza dal 1 gennaio 2011

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

Decreto 19 dicembre 2012

114

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Decreto 16 dicembre 2014

124

con decorrenza dal 1 gennaio 2015

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Decreto 20 dicembre 2016

133

con decorrenza dal 1 gennaio 2017

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205

138a

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore delle modifiche di cui ai commi 5 e 12 e dell'abrogazione di cui al comma 9 del presente articolo dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019.

D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145

148

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore delle modifiche di cui ai commi 5 e 12 e dell'abrogazione di cui al comma 9 del presente articolo dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020.

Decreto 27 dicembre 2018

145

con decorrenza dal 1 gennaio 2019

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Decreto 31 dicembre 2020

163

con decorrenza dal 1 gennaio 2021

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Corte Costituzionale

182

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 aprile - 6 giugno 2023 n. 113 (in G.U. 1ª s.s. 07/06/2023 n. 23), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 1-bis e 7-bis dell'art. 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotti dall'art. 29-bis, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, e, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dei commi 1-ter, 1-quater e 7-ter dell'art. 93 cod. strada, introdotti dall'art. 29-bis, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), del d.l. n. 113 del 2018, come convertito.

Testo vigente dal 8 giugno 2023

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 93 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 113/2023

    Ha colpito questo articolo
    6 giugno 2023

    La legge di conversione rappresenta un atto normativo a competenza funzionalizzata e specializzata, perché rivolto unicamente a stabilizzare gli effetti del decreto-legge, con la conseguenza che esso è limitatamente emendabile, potendosi aprire solo a disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico. L'omogeneità costituisce infatti un requisito del decreto-legge sin dalla sua origine, dato che l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed i provvedimenti provvisori con forza di legge. (Precedenti: S. 6/2023 - mass. 45283; S. 245/2022 - mass. 45226; S. 210/2021 - mass. 44267; S. 149/2020 - mass. 43409; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 22/2012 - mass. 36070).L'urgenza e la necessità possono contrassegnare anche una pluralità di norme accomunate dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie, complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, purché, tuttavia, tali norme siano rivolte ad approntare rimedi urgenti per le situazioni straordinarie venutesi a creare. Per i decreti-legge a contenuto ab origine plurimo ed eterogeneo, quindi, occorre considerare specificamente il profilo teleologico, cioè l'osservanza della ratio dominante che li ispira; pertanto, la continuità tra legge di conversione e decreto-legge non può che essere misurata muovendo dalla verifica della coerenza tra le disposizioni inserite in sede di conversione e quelle originariamente adottate in via di straordinaria necessità e urgenza. Le disposizioni introdotte nel corpo del decreto-legge in sede di conversione, in particolare, devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal medesimo decreto, così da consentire una verifica sulla continuità delle rispettive rationes ispiratrici. Tale continuità viene meno quando le disposizioni aggiunte siano totalmente estranee o addirittura "intruse". (Precedenti: S. 213/2021 - mass. 44352; S. 8/2022 - mass. 44472; S. 30/2021 - mass. 43627; S. 181/2019 - mass. 42797; S. 247/2019 - mass. 42854; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 137/2018 - mass. 41383; S. 170/2017 - mass. 41978; S. 32/2014 - mass. 37669).(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., i commi 1-bis e 7-bis dell'art. 93 cod. strada, introdotti dall'art. 29-bis, comma 1, lett. a, nn. 1 e 2, del d.l. n. 113 del 2018, come conv., che vietano, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero, prevedendo la relativa sanzione pecuniaria, unitamente, al verificarsi di determinate condizioni, al sequestro del veicolo e alla confisca del medesimo. Le norme censurate dal Tribunale di Napoli sono finalizzate al contrasto del fenomeno della c.d. esterovestizione dei veicoli, quindi del tutto estranee alla materia regolata dal decreto-legge in cui sono state inserite in sede di conversione, ispirata dal fine di intervenire sulla disciplina della protezione internazionale e di rafforzare i dispositivi di sicurezza pubblica, con particolare riguardo alla criminalità di matrice terroristica e mafiosa. Al contrario, le disposizioni censurate si mostrano del tutto estranee all'impianto del decreto originario, presentando pertanto il carattere di norme "intruse", con riguardo tanto all'oggetto della disciplina, quanto alla ratio complessiva del provvedimento di urgenza, quanto, infine, all'esigenza di coordinamento rispetto alle materie "occupate" dall'atto di decretazione. Né appare sufficiente il fatto che la circolazione stradale rientra nella materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato dell'ordine pubblico e sicurezza, perché il divieto in esame non mostra di avere, di per sé, alcuna diretta incidenza né sulla prevenzione di illeciti, né sulla identificazione di chi è alla guida di un veicolo).

    Art. 93 c.d.s. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 137/2022

    Altra decisione
    3 giugno 2022

    I princìpi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell'ordinamento interno con il valore di ius superveniens , condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo . ( Precedenti: O. 195/2016 - mass. 39021; O. 80/2015 - mass. 38357; O. 124/2012 - mass. 36325; O. 216/2011 -mass. 35753; O. 268/2005 - mass. 29516; O. 255/1999 - mass. 24803 ). (Nel caso di specie, è ordinata la restituzione degli atti al Giudice di pace di Massa per la valutazione, alla luce dello ius superveniens , della perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 41, 42, 77 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 18, 21, 26, 45, da 49 a 55 e da 56 a 62 TFUE - dei commi 1- bis , 1- ter , 1- quater , 7- bis e 7- ter dell'art. 93 del d.lgs. n. 285 del 1992, introdotti dall'art. 29- bis , comma 1, lett. a , nn. 1 e 2, del d.l. n. 113 del 2018, come conv., che prevedono un divieto, per chi ha stabilito la propria residenza in Italia da più di sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero, tranne per il caso in cui il veicolo sia intestato a imprese costituite in altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e da queste concesse in leasing , in locazione senza conducente ovvero in comodato a un soggetto residente in Italia legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione, pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 711 a euro 2.842, unitamente al sequestro del veicolo e all'eventuale confisca. In pendenza del giudizio incidentale, a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal rimettente, è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia, 16 dicembre 2021, in causa C-274/20, GN e altro, secondo cui il contrasto tra la normativa in esame e l'art. 63 TFUE, pur affermato in linea di principio, può essere ritenuto in concreto sussistente solamente dal giudice del rinvio, il cui obbligo di disapplicazione è condizionato dall'accertamento in concreto dei requisiti della fattispecie sottoposta al suo esame).

    Art. 93 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 11 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 492/2002

    Questione inammissibile
    26 novembre 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, indipendentemente dall'intervenuto pagamento della sanzione principale. Il giudice 'a quò non può, infatti, nell'ordinanza di rimessione – a pena della assoluta carenza di motivazione di questa – limitarsi, come nel caso, a rinviare 'per relationem' al contenuto di un atto della parte privata senza esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a dubitare della legittimità costituzionale della norma censurata e senza descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame. – Sul costante indirizzo relativo alla necessità che l'ordinanza di rimessione contenga tutti gli elementi che consentano di apprezzare la rilevanza della questione sollevata e la non manifesta infondatezza della censura mossa, si rinvia, tra le molte, alle ordinanze n. 8/2002; n. 556, n. 425, n. 279, n. 173/2000.

    Art. 93 c.d.s. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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1992oggi
  1. 8 giugno 2023 — oggiin vigoreper 3 anni
  2. 1 febbraio 2022 — 8 giugno 2023per un anno
  3. 15 gennaio 2021 — 1 febbraio 2022per un anno
  4. 1 gennaio 2021 — 15 gennaio 2021per 14 giorni
  5. 15 settembre 2020 — 1 gennaio 2021per 4 mesi
  6. 13 gennaio 2019 — 15 settembre 2020per un anno
  7. 17 dicembre 2018 — 13 gennaio 2019per 27 giorni
  8. 4 dicembre 2018 — 17 dicembre 2018per 13 giorni
  9. 1 luglio 2018 — 4 dicembre 2018per 5 mesi
  10. 14 gennaio 2017 — 1 luglio 2018per un anno
  11. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  12. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  13. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  14. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  15. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  16. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  17. 30 giugno 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  18. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  19. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  20. 31 dicembre 1999 — 14 gennaio 2001per un anno
  21. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  22. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  23. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  24. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  25. 30 giugno 1993 — 1 ottobre 1993per 3 mesi
  26. 18 maggio 1992 — 30 giugno 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 8 giugno 2023

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 2022 al 8 giugno 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 6 aprile - 6 giugno 2023 n. 113 (in G.U. 1ª s.s. 07/06/2023 n. 23), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 1-bis e 7-bis dell'art. 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotti dall'art. 29-bis, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, e, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dei commi 1-ter, 1-quater e 7-ter dell'art. 93 cod. strada, introdotti dall'art. 29-bis, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), del d.l. n. 113 del 2018, come convertito.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art93 · fonte del testo

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