Art. 14 — Degli atti di stato civile in corso di navigazione
L'articolo 834 del codice della navigazione e' abrogato. L'articolo 835 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art. 835 (Nascite, morti e scomparizioni da bordo). - Il comandante dell'aeromobile prende nota sul giornale di bordo delle nascite e delle morti avvenute a bordo, nonche' delle scomparizioni da bordo di persone e ne fa dichiarazione, nel luogo di primo approdo, alla struttura periferica dell'ENAC. All'estero la dichiarazione di cui al primo comma e' presentata all'autorita' consolare. Le autorita' di cui al primo e secondo comma raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quelle dei testimoni, indicando i criteri prescritti per la compilazione dei relativi atti di stato civile.". Al primo comma dell'articolo 836 del codice della navigazione le parole: "degli atti di matrimonio e" sono soppresse. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 837 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti: "In caso di perdita o di perdita presunta dell'aeromobile, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione di persone ed alla loro trasmissione alle autorita' competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile provvede la struttura periferica dell'ENAC. Se il sinistro si e' verificato all'estero ovvero, in caso di perdita presunta, se l'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile e' situato in territorio estero, i processi verbali sono compilati e trasmessi dall'autorita' consolare del luogo.". ((5.)) L'articolo 838 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art. 838 (Conseguenze della scomparizione). - Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212. Le competenze dell'autorita' marittima sono attribuite all'autorita' di pubblica sicurezza.".
Testo vigente dal 10 dicembre 2005
