L'articolo 807 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art. 807 - (Formalita' successive all'approdo). - Subito dopo l'approdo il comandante dell'aeromobile provvede, direttamente o mediante un suo delegato, agli adempimenti doganali e sanitari, e alla presentazione al direttore dell'aeroporto del giornale di bordo se, nel corso del viaggio, vi siano stati annotati i fatti di cui all'articolo 772. Il direttore dell'aeroporto appone il visto sul giornale di bordo nell'ipotesi di cui al comma precedente, dopo aver preso visione delle registrazioni e averne constatato la regolarita'. Per gli aeromobili esentati dall'obbligo della vidimazione, il comandante o un suo delegato deve dichiarare al direttore dell'aeroporto il luogo di provenienza dell'aeromobile. Il comandante dell'aeromobile deve fornire in ogni caso al direttore dell'aeroporto le informazioni che gli vengono richieste sul viaggio compiuto".

Testo vigente dal 24 maggio 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-05-13;213~art14 · fonte del testo

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