Art. 16 — Della dichiarazione di esercente
Il primo comma dell'articolo 874 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Chi assume l'esercizio di un aeromobile deve preventivamente farne dichiarazione all'ENAC, nelle forme e con le modalita' prescritte negli articoli da 268 a 270.». L'articolo 875 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 875 (Pubblicita' della dichiarazione). - La dichiarazione deve essere trascritta nel registro aeronautico nazionale ed annotata sul certificato di immatricolazione. L'annotazione sul certificato di immatricolazione e' fatta dall'autorita' competente del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale e' diretto, previa comunicazione da parte dell'ufficio che tiene il registro aeronautico nazionale. In caso di discordanza fra la trascrizione nel registro e l'annotazione sul certificato di immatricolazione, prevalgono le risultanze del registro.».
Testo vigente dal 8 giugno 2005
