Art. 12 — Della polizia di bordo
Gli articoli 812, 813 e 814 del codice della navigazione sono abrogati. L'articolo 815 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 815 (Imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili). - Per l'imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili si osservano le norme speciali.». L'articolo 816 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 816 (Imbarco di armi, munizioni e gas tossici). - L'imbarco su aeromobili di armi e munizioni e di gas tossici e' sottoposto a speciale autorizzazione dell'ENAC, nel rispetto delle norme comunitarie e internazionali.». Il secondo comma dell'articolo 817 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «La consegna delle cose custodite ai sensi del primo comma e' fatta all'autorita' competente, dandone comunque segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza.». 5. L'articolo 818 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 818 (Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio). - Gli oggetti appartenuti a persone morte o scomparse durante il viaggio sono custoditi dal comandante dell'aeromobile fino al luogo di primo approdo e ivi consegnati all'autorita' competente, dandone comunque segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza.». 6. L'articolo 819 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 819 (Getto da aeromobili in volo). - Fuori del caso di necessita', e' vietato il getto da aeromobili in volo di oggetti o materie, che non siano zavorra regolamentare, senza autorizzazione dell'ENAC. Rimane ferma in ogni caso la responsabilita' per danni a terzi sulla superficie.». 7. Gli articoli 820, 821 e 822 del codice della navigazione sono abrogati.
Testo vigente dal 8 giugno 2005
