Art. 13 — Degli atti di stato civile in corso di navigazione
L'articolo 834 del codice della navigazione, abrogato dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e' ripristinato nella formulazione seguente: «Art. 834 (Matrimonio in imminente pericolo di vita). - Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorita' nella Repubblica o di quella consolare all'estero, il comandante dell'aeromobile puo' procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile. L'atto di matrimonio, compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto di primo approdo alla struttura periferica dell'ENAC o all'autorita' consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo.». Nell'articolo 836 del codice della navigazione, le parole: «degli atti di matrimonio e», soppresse dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono ripristinate dopo le parole: «L'autorita' aeronautica o consolare trasmette copia».
Testo vigente dal 14 aprile 2006
