Art. 11 — Comitato consultivo
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 221.
Abrogato dal 1 febbraio 2018
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 221.
Abrogato dal 1 febbraio 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 2003 al 1 febbraio 2018. 427 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Presso l'Autorita' competente e' istituito un Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso. Il Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorita' competente, esprime un parere obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni nei casi previsti dal presente decreto legislativo. Il termine predetto e' prorogato di ulteriori novanta giorni qualora il Comitato ritenga necessario esperire ulteriore attivita' istruttoria. Il Comitato esprime, inoltre, su richiesta dell'Autorita' competente ovvero di altri Ministeri interessati, pareri su questioni di carattere particolare e/o generale relative all'attivita' di autorizzazione e di controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso e su questioni connesse all'aggiornamento della relativa normativa. Il Comitato consultivo e' composto da un direttore generale del Ministero degli affari esteri che svolge le funzioni di presidente, da un direttore generale del Ministero delle attivita' produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione che svolge le funzioni di vice presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dei quali uno dell'Agenzia delle dogane, e da un rappresentante ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, delle attivita' produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione, della difesa, dell'interno, delle comunicazioni, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della salute. I rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e delle attivita' produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione, possono esercitare il diritto di voto in caso di assenza, rispettivamente, del presidente e del vice presidente del Comitato. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal dirigente dell'Autorita' competente. Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, quattro esperti tecnici estranei all'Amministrazione, competenti per ciascuno degli esercizi di controllo dei beni a duplice uso. I componenti del Comitato consultivo, i loro supplenti e gli esperti tecnici sono nominati con decreto del Ministro delle attivita' produttive; essi sono designati, rispettivamente, dai Ministeri o dagli enti di appartenenza entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero delle attivita' produttive. Il Comitato viene rinnovato ogni cinque anni. Alle riunioni del Comitato consultivo possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, per particolari esigenze e su richiesta dell'Autorita' competente o del Presidente del Comitato stesso, anche rappresentanti degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario, nonche' altri esperti anche estranei all'Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio esistenti. Il Comitato consultivo e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Il Ministro delle attivita' produttive disciplina, con proprio decreto, sentite le altre Amministrazioni di cui al comma 3, le modalita' di funzionamento del Comitato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 221
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;96~art11 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.