Art. 14 — Controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 221.
Abrogato dal 1 febbraio 2018
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 221.
Abrogato dal 1 febbraio 2018
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2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 2003 al 1 febbraio 2018. 314 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Fatto salvo quanto gia' disposto dal presente decreto legislativo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 5 dell'azione comune e' proibita l'assistenza tecnica destinata ad essere utilizzata ai fini di perfezionamento, produzione, manipolazione, funzionamento, manutenzione, deposito, individuazione, identificazione o disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari o di perfezionamento, produzione, manutenzione o deposito di missili che possono essere utilizzati come vettori di tali armi. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 5 dell'azione comune e' proibita l'assistenza tecnica riguardante fini militari diversi da quelli di cui al comma 1 e fornita ad uno dei Paesi di destinazione soggetto ad un embargo sulle armi deciso da una posizione comune o da un'azione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell'OSCE, o soggetto ad un embargo sulle armi imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ai fini del presente comma, l'assistenza tecnica riguardante fini militari comprende:
tolto: a) l'inserimento in prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
tolto: b) l'utilizzazione di apparecchiature di produzione, controllo o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell'elenco di cui alla lettera a);
tolto: c) l'utilizzazione di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell'elenco di cui alla lettera a). Quanto previsto dal comma 1 non si applica all'assistenza tecnica:
tolto: a) allorche' e' fornita ad un Paese elencato nella parte 3 dell'Allegato II del regolamento;
tolto: b) allorche' assume la forma di trasferimento di informazioni «di pubblico dominio» o per la «ricerca scientifica di base», come questi termini sono rispettivamente definiti dai regimi, enti e trattati internazionali di controllo delle esportazioni;
tolto: c) allorche' e' in forma orale e non e' connessa agli articoli che devono essere controllati dai regimi, enti e trattati internazionali di controllo delle esportazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 221
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;96~art14 · fonte del testo
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