Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 aprile 1997

Confronto con la versione in vigore dal 16 marzo 1992 al 18 aprile 1997. 326 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: E' istituito presso il Ministero del commercio con l'estero il comitato consultivo per l'esportazione e il transito dei prodotti e delle tecnologie, di seguito denominato "comitato consultivo". Il comitato consultivo esprime pareri al Ministro del commercio con l'estero, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8. Il parere deve essere reso entro novanta giorni dalla richiesta, salvo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il comitato consultivo puo' dichiarare che pareri espressi riguardo a singole autorizzazioni siano validi per operazioni succes- sive di natura simile o analoga a quella per la quale erano stati originariamente espressi. Il comitato consultivo e' composto da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri, uno dei quali svolge funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero, uno dei quali svolge funzioni di segretario, e da un rappresentante ciascuno per i Ministeri della difesa, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, delle finanze e del tesoro. Il comitato viene rinnovato ogni tre anni. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di designazioni formulate dalle amministrazioni di provenienza nomina i membri del comitato consultivo e i loro supplenti. Il comitato consultivo si avvale della consulenza tecnica di quattro esperti, nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato consultivo puo' avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati per esigenze particolari dallo stesso presidente, sentito il parere degli altri membri, e da nominare con decreto del Ministro del commercio con l'estero. Il comitato consultivo e' validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 e' necessaria la presenza di tutti i suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1997, N. 89

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1992-02-27;222~art5 · fonte del testo

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