Art. 5 — Comitato consultivo
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96.
Abrogato dal 20 maggio 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96.
Abrogato dal 20 maggio 2003
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3 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 2001 al 20 maggio 2003. 341 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Presso il Ministero del commercio con l'estero e' istituito un comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso. Il Comitato consultivo, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal Ministero del commercio con l'estero, esprime un parere obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento. Il termine predetto e' prorogato di novanta giorni qualora il comitato ritenga necessario esperire ulteriore attivita' istruttoria. Il Comitato esprime, inoltre, su richiesta del Ministro del commercio con l'estero, ovvero di altri Ministri interessati, parere su questioni di carattere generale relative all'attivita' di autorizzazione e di controllo dell'esportazione dei beni a duplice uso e su questioni connesse all'aggiornamento della relativa normativa. Il Comitato consultivo e' composto da un direttore generale del Ministero degli affari esteri, che svolge le funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, due del Ministero della difesa, due dell'interno e da un rappresentante ciascuno per i Ministeri delle finanze, del tesoro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Alle riunioni del comitato partecipano senza diritto di voto quattro esperti tecnici estranei all'amministrazione, competenti per ciascuno degli esercizi di controllo dei beni a duplice uso, nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alle predette riunioni possono inoltre partecipare senza diritto di voto, per particolari esigenze e su richiesta del comitato stesso, altri esperti, anche estranei all'amministrazione, nei limiti dello stanziamento di bilancio esistente. I componenti del comitato consultivo e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero; essi sono designati rispettivamente dai Ministeri indicati al comma 3, entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero del commercio con l'estero. L'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo. Il Comitato viene rinnovato ogni tre anni. Il Comitato consultivo e' validamente costituito con la presenza di almeno cinque componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;89~art5 · fonte del testo
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