Art. 1 — Definizioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 221.
Abrogato dal 1 febbraio 2018
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 221.
Abrogato dal 1 febbraio 2018
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2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 2003 al 1 febbraio 2018. 467 parole tolte, 10 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto legislativo:
tolto: a) per «regolamento» si intende il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, e successive modificazioni, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso;
tolto: b) per «azione comune» si intende l'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari;
tolto: c) per «beni a duplice uso» si intendono i prodotti, inclusi il software, le tecnologie ed i servizi, elencati negli Allegati I, II e IV del regolamento, e successive modificazioni, che possono avere un utilizzo sia civile che militare. Le modifiche degli Allegati I, II e IV operate in sede comunitaria e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee sono direttamente ed immediatamente applicate in ambito nazionale;
tolto: d) per «esportazione» si intende:
tolto: 1) qualsiasi esportazione di merce effettuata ai sensi dell'articolo 161 del codice doganale comunitario (Regolamento (CE) 2913/92);
tolto: 2) la riesportazione di merce effettuata ai sensi dell'articolo 182 del citato codice doganale comunitario;
tolto: 3) la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso una destinazione al di fuori della Comunita'; la trasmissione orale di tecnologia, via telefono, si ha quando tale tecnologia e' contenuta in un documento, di cui una parte pertinente e' letta o e' descritta al telefono in modo tale da conseguire un risultato sostanzialmente analogo;
tolto: e) per «esportatore» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale e' resa una dichiarazione d'esportazione, vale a dire la persona che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel Paese terzo e abbia la facolta' di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunita' al momento dell'accettazione della dichiarazione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto, o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, e' determinante la facolta' di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunita'. Per «esportatore» si intende altresi' qualsiasi persona fisica o giuridica che decida di trasmettere software o tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso una destinazione al di fuori della Comunita'. Qualora, ai sensi del contratto in base al quale e' effettuata l'esportazione, il titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona non stabilita nella Comunita', la qualita' di esportatore e' assunta dal contraente stabilito nella Comunita';
tolto: f) per «utilizzatore finale» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizzi definitivamente i beni a duplice uso esportati ai sensi del presente decreto legislativo;
tolto: g) per «destinatario» s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica che importi i beni a duplice uso esportati ai sensi del presente decreto legislativo e che detenga anche la facolta' di alienarli;
tolto: h) per «Autorita' competente» si intende il soggetto evidenziato nell'articolo 2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 221
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;96~art1 · fonte del testo
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