Art. 6 — Disposizioni transitorie per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri

Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2233-bis, al comma 1, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) per gli anni 2017 e 2018, in relazione a specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, in deroga ai criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), il decreto che fissa il numero delle promozioni a scelta puo' prevedere una riduzione del numero delle promozioni annuali al grado di colonnello o grado corrispondente stabilite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente codice, nel limite massimo del 30 per cento con arrotondamento all'unita' per difetto. Il numero di promozioni non conferite non puo' essere riportato in aumento per l'anno successivo.»;
  • b)all'articolo 2236-bis, la parola: «2015» e' sostituita dalla seguente: «2014»;
  • c)all'articolo 2239, dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: «3-ter. Il requisito del conseguimento della laurea specialistica previsto nella tabella 3, quadro I e quadro II, e' richiesto a partire dall'inserimento in aliquota per l'avanzamento al grado superiore dei capitani aventi anzianita' di grado 2010.»;
  • d)dopo l'articolo 2250-bis, e' inserito il seguente: «Art. 2250-ter (Regime transitorio per la promozione dei tenenti colonnelli a disposizione). - 1. Le promozioni annuali previste dall'articolo 1099, in caso di insufficiente disponibilita' di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite in numero pari alle seguenti percentuali degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento, con il riporto di eventuali frazioni di unita':
  • a)per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, 10 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 e 5 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021;
  • b)per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, 30 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018, 20 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021 e 10 per cento per gli anni 2022, 2023 e 2024.».

Testo vigente dal 31 maggio 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-26;91~art6 · fonte del testo

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