Art. 24 — Disposizioni transitorie in materia di ruoli e organici
Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2211-bis:
- 1)al comma 1 la parola: «2021» e' sostituita con la seguente: «2020»;
- 2)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A-bis), quadro II (specchio A), quadro III (specchio A).»;
- b)all'articolo 2212-ter, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis) Dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2031, la dotazione del grado di generale di divisione del ruolo forestale iniziale e' fissata in 2 unita'.»;
- c)all'articolo 2212-quaterdecies:
- 1)al comma 2, lettera b) la parola: «informativo» e' soppressa;
- 2)al comma 4 la parola: «informativo» e' soppressa;
- 3)al comma 5 la parola: «informativo» e' soppressa;
- d)all'articolo 2214-quater:
- 1)al comma 3, la parola: «Al» e' sostituita con la seguente: «Fino al 31 dicembre 2020, al»;
- 2)dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 2.1) «3-bis. Dal 1° gennaio 2021, al personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri che ne fa richiesta entro il 31 dicembre 2020, si applicano i limiti per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 924 e 928. Ai colonnelli del ruolo forestale iniziale si applica il limite fissato dall'articolo 928, comma 1, lettera d).»; 2.2) «3-ter. Per il personale che, per effetto dell'applicazione del comma 3-bis, raggiunge il limite di eta' per la cessazione dal servizio nell'anno 2021, la domanda e' presentata entro il 31 marzo 2020.»;
- 3)il comma 16 e' sostituito dal seguente: «16. La ripartizione dei posti di cui al comma 15 e' stabilita in misura proporzionale, nei relativi bandi, tenuto conto delle rispettive consistenze effettive registrate al 1° gennaio, garantendo in ogni caso la devoluzione di almeno un posto per ciascuna categoria riservataria.».
Testo vigente dal 5 febbraio 2020
