Art. 10 — Comunicazioni fra amministratori
L'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), invia al Ministero della sanita' copia dell'autorizzazione stessa, nonche' ogni provvedimento di sospensione, di revoca o di modifica dell'autorizzazione adottato; analoga comunicazione e' inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ovvero al prefetto, competenti al rilascio del relativo nulla osta all'impiego di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), nonche' alla regione o provincia autonoma interessata. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o il prefetto che hanno rilasciato il nulla osta comunicano all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione sanitaria i provvedimenti di sospensione, di revoca o di modifica del nulla osta stesso da essi adottati; analoga comunicazione e' inviata al Ministero della sanita', qualora non partecipante al concerto nell'emanazione dei provvedimenti, nonche' alla regione o provincia autonoma interessata.
Testo vigente dal 4 aprile 2001
