Fatta salva la ripartizione della competenza tra l'Unione europea e gli Stati membri, gli accordi esistenti relativi all'esercizio di un interconnettore o di una rete di gasdotti di coltivazione conclusi tra l'Italia e un paese terzo sono mantenuti in vigore fino all'entrata in vigore di un accordo tra l'Unione e lo stesso paese terzo o fino all'applicazione della procedura di cui ai commi successivi. Fatta salva la ripartizione della competenza tra l'Unione europea e gli Stati membri, qualora l'Italia intenda avviare un negoziato con un paese terzo per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo relativo all'esercizio di un interconnettore con un paese terzo su questioni che rientrano, in tutto o in parte, nell'ambito di applicazione della ((direttiva (UE) 2024/1788)), il Ministero dello sviluppo economico notifica tale intendimento alla Commissione, allegando la documentazione pertinente e indicando le disposizioni che saranno oggetto dei negoziati o da rinegoziare, gli obiettivi dei negoziati, nonche' qualsiasi altra informazione pertinente, almeno cinque mesi prima dell'avvio dei negoziati, ai fini della valutazione ((di cui all'articolo 89, paragrafi da 3 a 15, della direttiva (UE) 2024/1788)). Una volta ricevuta l'autorizzazione ad avviare i negoziati da parte della Commissione europea a seguito della notifica di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico avvia i negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo e tiene conto di eventuali orientamenti forniti dalla Commissione e di eventuali richieste di inserimento di clausole nell'accordo. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea i risultati del negoziato e trasmette il testo dell'accordo ai fini della autorizzazione alla firma e, qualora acquisita tale autorizzazione nei termini ((di cui all'articolo 89 della direttiva (UE) 2024/1788,)) notifica alla Commissione la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, nonche' ogni successiva modifica allo status di tale accordo.

Testo vigente dal 15 agosto 2026

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Che cosa è cambiato dal 15 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 2020 al 15 agosto 2026. 45 parole tolte, 17 parole aggiunte.

… su questioni che rientrano, in tutto o in parte, nell'ambito di applicazione della direttiva tolto: 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, aggiunto: (UE) 2024/1788, il Ministero dello sviluppo economico notifica tale intendimento alla Commissione, allegando la documentazione … almeno cinque mesi prima dell'avvio dei negoziati, ai fini della valutazione di cui all'articolo tolto: 49-ter aggiunto: 89, paragrafi da 3 a tolto: 10 della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE aggiunto: 15, della direttiva (UE) 2024/1788. Una volta ricevuta l'autorizzazione ad avviare i negoziati da parte della Commissione europea … fini della autorizzazione alla firma e, qualora acquisita tale autorizzazione nei termini di cui tolto: ai paragrafi 12 e 13 dell'articolo 49-ter della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE aggiunto: all'articolo 89 della direttiva (UE) 2024/1788, notifica alla Commissione la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, nonche' ogni successiva modifica allo status di tale accordo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93~art46quater · fonte del testo

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