Art. 46-ter — Deroghe per gli interconnettori da e verso paesi terzi
Il Ministero dello sviluppo economico puo' concedere una deroga all'applicazione degli articoli 9, 10, 11, 32 e 41, commi 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, ai gasdotti di trasporto tra l'Italia e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019, per le sezioni del gasdotto di trasporto situate sul territorio e nelle acque territoriali italiane. Tali deroghe sono concesse per motivi oggettivi, quali consentire il recupero dell'investimento effettuato, o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, a condizione che non abbiano ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione europea. La deroga e' accordata, caso per caso, sulla base di una motivazione oggettiva, previo parere dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, per una durata massima di venti anni, ed e' rinnovabile in casi giustificati e puo' essere subordinata al rispetto di prescrizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni di cui al secondo periodo. La decisione di deroga e' resa pubblica e notificata alla Commissione europea senza indugio e comunque entro il 24 maggio 2020. Tali deroghe non si applicano ai gasdotti di trasporto tra l'Italia e un paese terzo che ha l'obbligo di recepire la direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, e che l'abbia attuato efficacemente, in virtu' di un accordo concluso con l'Unione europea. Nei casi in cui il gasdotto di trasporto e' situato, oltre che nel territorio italiano, anche in quello di uno o piu' Stati membri e il primo punto di connessione con la rete di uno Stato membro e' quello con la rete italiana, il Ministero dello sviluppo economico puo' concedere una deroga a detto gasdotto dopo avere consultato gli Stati membri interessati. Nei casi in cui il gasdotto di trasporto e' situato, oltre che nel territorio italiano, anche in quello di uno o piu' Stati membri e il primo punto di connessione con la rete di uno Stato membro e' quello con la rete di uno di tali Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere alla Commissione di agire da osservatore nella consultazione tra lo Stato membro nel cui territorio e' situato il primo punto di connessione e il paese terzo, relativamente alla concessione di deroghe per gli interconnettori e, in generale, in merito all'applicazione coerente, nel territorio e nelle acque territoriali italiane, della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE.
Testo vigente dal 24 giugno 2020
