Art. 33-undevicies — Interconnettori di idrogeno con paesi terzi
((La realizzazione e la messa in funzione di ciascun interconnettore di idrogeno tra Stati membri e paesi terzi avviene nel rispetto di un accordo internazionale a norma dell'articolo 218 TFUE con i paesi terzi connessi interessati, qualora cio' sia ritenuto necessario per garantire coerenza e uniformita' rispetto alle norme applicabili alle reti di idrogeno di cui al presente decreto e al regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. Un accordo internazionale non e' ritenuto necessario qualora sia stato concluso un accordo intergovernativo con i paesi terzi connessi interessati, conformemente all'articolo 46-quater del presente decreto, nel quale sono definite norme di funzionamento per l'interconnettore di idrogeno in questione al fine di garantire coerenza e uniformita' rispetto alle norme applicabili alle reti dell'idrogeno di cui al presente decreto e al regolamento (UE) 2024/1789.)) ((Il comma 1 del presente articolo lascia impregiudicato quanto disciplinato dall'articolo 33-tricies quinquies nonche' la ripartizione delle competenze con l'Unione europea.)) ((Il comma 1 non osta alla possibilita', nel rispetto delle rispettive competenze con l'Unione europea e delle procedure applicabili, di avviare dialoghi con paesi terzi connessi, anche per instaurare una cooperazione su questioni pertinenti per la produzione di idrogeno, quali le questioni sociali e ambientali.))
Testo vigente dal 15 agosto 2026
