Art. 46-bis — Accordi tecnici relativi all'esercizio degli interconnettori
I gestori dei sistemi di trasporto o altri operatori economici possono mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all'esercizio delle linee di trasporto tra l'Italia e un paese terzo, purche' compatibili con il diritto dell'Unione europea e con le pertinenti decisioni delle autorita' nazionali di regolazione degli Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente ed alle altre autorita' di regolazione interessate.
Testo vigente dal 24 giugno 2020
