Art. 33-triciesquinquies — Accordi tecnici relativi all'esercizio delle linee di condotte per l'idrogeno da e verso paesi terzi
Il presente decreto lascia impregiudicata, per i gestori dei sistemi di trasporto dell'idrogeno, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno o altri operatori economici, la facolta' di mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all'esercizio delle condotte con paesi terzi, nella misura in cui tali accordi siano compatibili con il diritto dell'Unione europea e con le pertinenti decisioni delle autorita' di regolazione degli Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati alle autorita' di regolazione degli Stati membri interessati.
Testo vigente dal 15 agosto 2026
