Art. 19 — Misure da applicare nelle aziende all'interno delle zone di protezione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 2010 al 27 settembre 2022. 371 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Il veterinario ufficiale garantisce l'applicazione delle misure di seguito elencate nelle aziende ubicate nelle zone di protezione:
tolto: a) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattivita' sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora cio' sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattivita' di altre aziende. E' adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
tolto: b) le carcasse sono distrutte quanto prima;
tolto: c) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattivita' vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiere, nonche' qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono immediatamente sottoposti ad una o piu' procedure di cui all'articolo 48;
tolto: d) tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio ad una o piu' procedure di cui all'articolo 48;
tolto: e) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattivita' o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
tolto: 1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattivita' dell'azienda;
tolto: 2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui e' tenuto il pollame o altri volatili in cattivita' dell' azienda; f) aumenti della morbilita' o della mortalita' o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti secondo il manuale diagnostico; g) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
tolto: h) il titolare tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinari della ASL competente che lo richieda. I registri non sono obbligatori per le aziende quali zoo e parchi naturali, i cui visitatori non abbiano accesso alle aree dove sono tenuti i volatili.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;9~art19 · fonte del testo
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