Art. 30 — Misure da applicare nelle zone di sorveglianza
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 2010 al 27 settembre 2022. 830 parole tolte, 10 parole aggiunte in 20 capoversi.
tolto: I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali nelle zone di sorveglianza garantiscono l'applicazione delle misure di seguito elencate:
tolto: a) viene effettuato quanto prima un censimento di tutte le aziende avicole commerciali;
tolto: b) e' vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione delle regione e province autonome i quali garantiscono tramite i servizi veterinari delle aziende sanitarie l'applicazione di opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria. Tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
tolto: c) e' vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza. Le regioni e le province autonome possono tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:
tolto: 1) pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza per la macellazione immediata, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e d). Il Ministero puo' autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato nella zona di sorveglianza di pollame di provenienza esterna alle zone di protezione e sorveglianza per la macellazione immediata, nonche' la successiva movimentazione delle carni derivate da tale pollame;
tolto: 2) pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda e' sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;
tolto: 3) pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purche' vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l' azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purche' l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
tolto: 4) uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilita' delle uova;
tolto: 5) uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, purche' confezionate in imballaggi a perdere e tutte le misure di biosicurezza previste dal Ministero siano applicate;
tolto: 6) uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004, situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;
tolto: 7) uova destinate alla distruzione;
tolto: d) chiunque entri o esca dalle aziende site nella zona di sorveglianza rispetta opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
tolto: e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattivita' vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonche' qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente a una o piu' procedure di cui all'articolo 48;
tolto: f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattivita' o mammiferi di specie domestiche da un'azienda in cui sia tenuto pollame. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
tolto: 1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattivita' dell'azienda
tolto: 2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui e' tenuto il pollame o altri volatili in cattivita' dell' azienda;
tolto: g) aumenti della morbilita' o della mortalita' o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale che svolge gli opportuni accertamenti secondo il manuale diagnostico;
tolto: h) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame usato, dei liquami o del concime salvo autorizzazione del veterinario ufficiale. Puo' essere autorizzato il trasporto di concime da un'azienda ubicata nella zona di sorveglianza e sottoposta a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o il deposito temporaneo in vista di un successivo trattamento destinato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 o dalle norme specifiche che possono essere adottate conformemente alle disposizioni della Commissione.
tolto: i) sono vietati fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattivita';
tolto: l) non viene rilasciato pollame per il ripopolamento faunistico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;9~art30 · fonte del testo
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