Capo III – Misure specifiche da applicare nelle zone di protezione
- Art. 18 — Censimento, visite a cura del veterinario ufficiale e sorveglianza
- Art. 19 — Misure da applicare nelle aziende all'interno delle zone di protezione
- Art. 20 — Divieto di rimozione o spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami provenienti dalle aziende
- Art. 21 — Fiere, mercati o altri raduni e ripopolamento faunistico
- Art. 22 — Divieto di movimentazione e trasporto di volatili, uova, carni di pollame e carcasse
- Art. 23 — Deroghe per il trasporto diretto di pollame destinato alla macellazione immediata e per la movimentazione o trattamento delle carni di pollame
- Art. 24 — Deroghe per il trasporto diretto di pulcini di un giorno
- Art. 25 — Deroghe per il trasporto diretto di pollastre
- Art. 26 — Deroga per il trasporto di uova da cova e da tavola
- Art. 27 — Deroga per il trasporto diretto di carcasse
- Art. 28 — Pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto
- Art. 29 — Durata delle misure