Art. 42 — Misure da applicare nelle aziende a contatto
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 2010 al 27 settembre 2022. 250 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano decidono, in base all'indagine epidemiologica, se un'azienda debba essere considerata azienda a contatto. I servizi veterinari delle aziende sanitarie garantiscono l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, alle aziende a contatto fino a quando non sia stata esclusa la presenza dell'LPAI in conformita' al manuale diagnostico. Sulla base dell'indagine epidemiologica e su richiesta delle regioni e province autonome, il Ministero con proprio decreto, su parere favorevole del Centro di Lotta, puo' disporre di applicare le misure di cui all'articolo 39 alle aziende a contatto, soprattutto nel caso in cui tali aziende siano ubicate in una zona ad alta densita' di pollame. L'allegato IV stabilisce i criteri principali da prendere in considerazione per l'applicazione delle misure. Il veterinario ufficiale garantisce che, durante l'abbattimento, dal pollame vengano prelevati campioni per confermare o escludere, conformemente al manuale diagnostico, la presenza del virus dell'LPAI in tali aziende a contatto. Il veterinario ufficiale garantisce che, in un'azienda in cui il pollame e gli altri volatili in cattivita' sono macellati o abbattuti e distrutti ed e' successivamente confermata la presenza di LPAI, gli edifici e gli eventuali pascoli utilizzati per ospitarli, le aie e le attrezzature potenzialmente contaminati e i veicoli utilizzati per trasportare il pollame, gli altri volatili tenuti in cattivita', le carcasse, le carni, il mangime, il concime, i liquami, le lettiere e qualsivoglia altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati siano sottoposti a una o piu' procedure di cui all'articolo 48.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;9~art42 · fonte del testo
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