Art. 3 — Commissione centrale del personale
La commissione centrale del personale e' composta:
- a)da un magistrato ordinario avente qualifica di presidente di sezione della Corte di cassazione o da un magistrato amministrativo di qualifica equiparata con funzioni di presidente, nonche' da un presidente supplente in possesso della stessa qualifica;
- b)dal direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore centrale del personale nonche' da due membri supplenti aventi qualifica dirigenziale;
- c)da quattro funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale, nonche' da quattro membri supplenti aventi la stessa qualifica. Spettano alla commissione centrale del personale le competenze in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico e di trattamento economico del personale, escluso quello con qualifica di dirigente generale, gia' attribuite alla commissione centrale per gli uffici locali di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, alla commissione centrale del personale, di cui all'art. 9 della legge 12 marzo 1968, n. 325, alla commissione paritetica amministrazione-sindacati di cui all'art. 1, comma sesto, della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed al consiglio centrale di disciplina, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 582; non competono, comunque, le funzioni di commissione di concorsi interni per la progressione del personale. Nei casi in cui la commissione deve pronunciarsi su questioni di carattere disciplinare, il direttore centrale del personale e' sostituito da un membro supplente. Si applica altresi' il disposto dell'art. 112, comma settimo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza del presidente e di almeno quattro componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti. A parita' di voti, prevale quello del presidente. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'amministrazione con qualifica dirigenziale; in caso di assenza o impedimento, questi e' sostituito da un segretario supplente con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo. Il funzionamento della commissione e' disciplinato, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, da regolamento interno adottato dalla stessa commissione.
Testo vigente dal 1 aprile 1993
