Art. 169 — Commissione speciale di inquadramento nella carriera direttiva

Nella prima attuazione del presente ordinamento, all'inquadramento dei funzionari di cui al primo comma dell'art. 166 nella carriera direttiva si provvede su parere favorevole di una Commissione nominata dal Ministro e composta:

  • a)da un presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, presidente;
  • b)dal direttore generale capo del personale;
  • c)da due magistrati di cassazione con sede di servizio in Roma;
  • d)da un sostituto procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione. Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti dei componenti di cui alle lettere a), c) e d). Il componente di cui alla lettera b), in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dai direttore dell'ufficio dei personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veci. Le funzioni di segretario sono esercitate da magistrati di Tribunale addetti all'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia. La Commissione e nominata entro quattro mesi dalla entrata in vigore dei presente ordinamento e dovra' ultimare i lavori entro sei mesi dal decreto di costituzione. All'inquadramento si procede, comunque, dopo ultimati gli scrutini in corso.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art169 · fonte del testo

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