La Commissione centrale di scrutinio e' nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia ed e' composta:

  • a)da un presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, presidente;
  • b)da un avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione;
  • c)dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria;
  • d)dal cancelliere capo della Corte suprema di cassazione o dal segretario capo della Procura generale presso la Corte stessa;
  • e)da un funzionario avente qualifica di cancelliere capo di Corte di appello o equiparata. ((Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti: due del componente di cui alla precedente lettera a), scegliendoli tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni del titolare; due del componente di cui alla precedente lettera b), scegliendoli tra i sostituti procuratori generali presso la Corte suprema di cassazione, e quattro dei componenti di cui alle precedenti lettere d) ed e), scegliendoli fra i funzionari con qualifica di cancelliere capo di Corte di appello o di segretario capo di Procura generale presso la Corte di appello)). ((Il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e' sostituito dal direttore dell'Ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veci, nonche' da un magistrato da scegliersi tra i magistrati d'appello addetti al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale della organizzazione giudiziaria e degli affari generali, nominato dal Ministro con il decreto predetto)). Esercitano le funzioni di segretario, due o piu' funzionari aventi qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale di seconda classe o equiparata addetti al l'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso il Ministero. ((I componenti della commissione, ad eccezione dei membri di diritto, durano in carica due anni)). ((Qualora si ravvisi necessario, per il tempestivo espletamento delle operazioni di scrutinio, il presidente della commissione puo' formare, con il concorso dei componenti supplenti, tre sottocommissioni, di cinque membri ciascuna, affidando la presidenza di due di esse ai presidenti supplenti. In tal caso ogni sottocommissione espleta le operazioni per il conferimento delle promozioni e determinate qualifiche)). Ai componenti la Commissione centrale di scrutinio, anche se membri di diritto, e ai segretari sono dovuti i compensi di cui al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5. 8
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 marzo 1969, n. 150

8

La L. 31 marzo 1969, n. 150 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente legge cessera' di avere efficacia al termine del terzo anno dal giorno della sua entrata in vigore".

Testo vigente dal 15 maggio 1969

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 maggio 1969

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1965 al 15 maggio 1969. 32 parole tolte, 60 parole aggiunte.

e) da un funzionario avente qualifica di cancelliere capo di Corte di appello o equiparata. Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplentiaggiunto: : due del componente di cui alla precedente lettera a), tolto: scegliendolo aggiunto: scegliendoli tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni del titolare; aggiunto: due del componente di cui alla precedente lettera b) tolto: scegliendoloaggiunto: , scegliendoli tra i sostituti procuratori generali presso la Corte suprema di cassazione tolto: eaggiunto: , e quattro dei componenti di cui alle precedenti lettere d) ed e), scegliendoli fra i funzionari con qualifica di cancelliere capo tolto: della aggiunto: di Corte di appello o di segretario capo di Procura generale presso la Corte di appello. Il direttore generale dell'organizzazione giudiziariatolto: , in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito dal direttore tolto: dell'ufficio aggiunto: dell'Ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veciaggiunto: , nonche' da un magistrato da scegliersi tra i magistrati d'appello addetti al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale della organizzazione giudiziaria e degli affari generali, nominato dal Ministro con il decreto predetto. Esercitano le funzioni di segretario, due o piu' funzionari aventi qualifica non inferiore … al l'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso il Ministero. I componenti tolto: di cui alle lettere a), b), d) ed e), aggiunto: della commissione, ad eccezione dei membri di diritto, durano in carica due anni. Qualora si ravvisi necessario, per il tempestivo espletamento delle operazioni di scrutinio, il presidente della tolto: Commissione aggiunto: commissione puo' formare, con il concorso dei componenti supplenti, tolto: due Sottocommissioni aggiunto: tre sottocommissioni, di cinque membri ciascunaaggiunto: , affidando la presidenza di tolto: una di esse al presidente supplente aggiunto: due di esse ai presidenti supplenti. In tal caso ogni tolto: Sottocommissione aggiunto: sottocommissione espleta le operazioni per il conferimento delle promozioni tolto: a aggiunto: e determinate qualifiche. Ai componenti la Commissione centrale di scrutinio, anche se membri di diritto, e ai segretari sono dovuti i compensi di cui al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 marzo 1969, n. 150

    La L. 31 marzo 1969, n. 150 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente legge cessera' di avere efficacia al termine del terzo anno dal giorno della sua entrata in vigore".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art60 · fonte del testo

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