Art. 2 — Commissioni del personale
Presso la Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e presso ciascuna direzione provinciale sono istituite, rispettivamente, la commissione centrale del personale e la commissione provinciale del personale. Gli organi collegiali di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed hanno durata quadriennale. Non e' consentito di essere contemporaneamente membro della commissione centrale del personale e delle commissioni provinciali del personale. Il presidente della commissione centrale del personale fa parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Testo vigente dal 1 aprile 1993
