La commissione provinciale del personale e' composta:

  • a)da un magistrato ordinario o amministrativo con funzioni di presidente e da un presidente supplente sempre appartenente alla magistratura ordinaria o amministrativa;
  • b)dal direttore provinciale e da tre funzionari con qualifica dirigenziale e direttiva o, in mancanza, appartenenti al personale dell'esercizio di categoria VIII; nonche' da quattro membri supplenti scelti tra il personale direttivo o appartenente a categoria non inferiore alla VII. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente a categoria non inferiore alla VII e, in caso di assenza o impedimento, dal segretario supplente ugualmente appartenente a categoria non inferiore alla VII. Per la validita' delle sedute della commissione e' richiesta la presenza del presidente e di almeno due componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti: a parita' di voti, prevale il voto del presidente.

Testo vigente dal 1 aprile 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85~art4 · fonte del testo

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