Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono istituite due commissioni centrali del personale, una per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e una per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, presiedute dal Ministro, o per sua delega dal Sottosegretario di Stato, e cosi' composte: per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

  • a)dal direttore generale o da un suo sostituto;
  • b)dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, o da un suo sostituto;
  • c)dal direttore centrale per il personale o da un suo sostituto;
  • d)da tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale. La rappresentativita' viene desunta dalle risultanze delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;
  • e)da due membri non elettivi del consiglio di amministrazione designati dal consiglio stesso. per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici:
  • a)dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici o da un suo sostituto;
  • b)dal direttore centrale per il personale o da un suo sostituto;
  • c)da tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale. La rappresentativita' viene desunta dalle risultanze delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;
  • d)da due membri non elettivi del consiglio di amministrazione designati dal consiglio stesso. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione centrale sono svolte da un funzionario della carriera direttiva. I membri delle commissioni sono nominati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e durano in carica quattro anni. Le sedute sono valide se sono presenti almeno cinque membri. La commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parita' prevale il voto del presidente.

Testo vigente dal 8 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;325~art9 · fonte del testo

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